Testamento Solidale
15 Mar 2019

Testamento Solidale

15 Mar 2019

Fare del bene è possibile, sempre. Anche in punto di morte, grazie al testamento solidale. Con testamento solidale si intende l’inserimento in qualità di erede o di legatario la Piccola Casa della Divina Provvidenza, in modo da sostenerne le attività. Un testamento solidale consente di prendersi cura dei malati, di finanziare le attività che la Piccola Casa da sempre svolge a favore degli ultimi, sia sociali sia formative, promuovendo l’inclusione e l’integrazione di quelli che la società comune considera ultimi.

Secondo quanto si trova nella legislazione italiana, il testamento è l’atto con cui una persona, nota come testatore, sceglie come saranno suddivisi i propri averi dopo che avrà cessato di vivere. Un testamento deve riportare in maniera chiara ed evidente la persona o l’ente a cui si vuole lasciare dei beni o delle somme economiche, nelle forme riconosciute dalla legge (testamento olografo, pubblico o segreto) ed è revocabile e modificabile dal testatore in qualunque momento. È legalmente valida la versione più recente di testamento, che annulla le precedenti.

Grazie al testamento solidale è possibile lasciare un segno della propria presenza e della propria generosità anche quando non ci si sarà più. Non sono necessari ingenti patrimoni per sostenere il lavoro della Piccola Casa della Divina Provvidenza, dato che anche un piccolo contributo può fare la differenza. Si tratta di un atto di consapevolezza e generosità che nulla toglie ai propri eredi e arricchisce il proprio testamento di ideali come la solidarietà e il senso di eguaglianza.

Cosa si può lasciare tramite testamento solidale alla Piccola Cada della Divina Provvidenza

  • una somma di denaro, azioni, titoli d’investimento;
  • un bene mobile, come un’opera d’arte, un gioiello o anche un arredo;
  • un bene immobile, come un appartamento;
  • una polizza vita indicando la Piccola casa come beneficiaria.

Un testamento è un atto di tutela sia verso se stessi, sia verso i propri familiari, dato che permette di disporre, rispettando le prescrizioni di legge, dei propri beni o di parte di essi in maniera chiara e inequivocabile. Il testamento olografo e il testamento pubblico sono le tipologie più diffuse. Con testamento olografo si intende il testamento redatto direttamente dal testatore. Un testamento olografo è valido quando è datato, firmato e, scritto a mano nella sua interezza dal testatore. Non può essere scritto da una persona diversa dal testatore sotto dettatura. Può essere conservato sia dallo stesso testatore sia da un notaio. Il testamento pubblico è redatto da un notaio, che raccoglie e mette per iscritto le volontà del testatore. Viene conservato dal notaio finché è in attività, successivamente presso l’Archivio Notarile. Al momento della morte del testatore, il notaio è tenuto a comunicarne l’esistenza agli eredi e ai legatari, provvedendone anche alla pubblicazione.

Il testamento è legalmente revocabile in qualunque momento da parte del testatore stesso, redigendone uno nuovo in una forma riconosciuta dalla legge, avendo cura di inserire una formula come “Revoco ogni mia precedente disposizione testamentaria”. Un testamento solidale non va ad intaccare la parte nota come “legittima” e riservata dalla legge ai soggetti noti come legittimari: il coniuge, i discendenti legittimi e naturali, gli ascendenti legittimi. In assenza di testamento, il patrimonio viene devoluto ai parenti a partire da quelli più vicini al defunto (figli e coniuge), fino a quelli più lontani sino al sesto grado di parentela. Nel caso in cui non vi siano parenti entro il sesto grado e non vi sia una disposizione testamentaria, l’eredità sarà incamerata dallo Stato.

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